Statuto

Associazione Promozione Sociale

ACCADEMIA TEATRO RAGAZZI

 

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1.    E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, della legge regionale della Lombardia  n. 1 del 14/2/2008 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: ACCADEMIA TEATRO RAGAZZI con sede in PESCHIERA BORROMEO (MI) - Via FRATELLI CERVI, 11 – Cap 20068.

 

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2 - (Finalità)

1.    L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2.    Lo scopo principale dell’Associazione è quello di formare e sostenere la crescita spirituale e culturale dell’umano in generale, e dei giovani in particolare, attraverso ogni espressione artistica, culturale, formativa e dello spettacolo. In particolare insegnare, realizzare, favorire e divulgare iniziative idonee a valorizzare e promuovere l’arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma, il lavoro attorale, il pubblico, il cinema, la cultura, l’arte, l’istruzione e lo sport proponendosi, per tali fini, come punto di riferimento delle attività formative e culturalmente rilevanti, sia in modo autonomo sia in collaborazione con altre realtà ed enti aventi finalità e scopi affini.

3.    Al fine del perseguimento dello scopo sociale, l’Associazione può:

   progettare, organizzare, gestire corsi, eventi, progetti, percorsi didattici e/o formativi, promozioni, finalizzati a valorizzare la capacità individuali e/o a sviluppare specifiche competenze nelle varie aree di interesse;

   erogare corsi, (direttamente o tenuti da terzi) a minorenni e maggiorenni, ivi inclusi quelli afferenti al perfezionamento professionale di artisti, tecnici ed amministratori nel settore teatrale, culturale, scolastico e alla teatroterapia e al teatro d’impresa;

   proporre e offrire formazione rivolta al personale del comparto scuola di qualsiasi ordine e grado per lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze; offrire formazione e ricerca nei seguenti ambiti: Gestione della classe e problematiche relazionali; Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Bisogni individuali e sociali dello studente; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso;

   agevolare la partecipazione ad attività formative volte allo sviluppo delle capacità individuali, artistiche e/o tecniche necessarie al raggiungimento dell’oggetto sociale;

   promuovere e svolgere attività di ricerca sull’individuo, sul benessere psichico e/o fisico, sull’autorealizzazione, sul teatro e sul lavoro attorale, anche interdisciplinari e mediante le nuove tecnologie, volte all'ampliamento delle conoscenze e realizzate anche attraverso incontri, seminari (anche permanenti), gruppi di studio, corsi, laboratori, stage, concorsi, dibattiti, attribuzione di premi e borse di studio, manifestazioni e attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con organismi di ricerca di altri Stati;

   istituire sedi secondarie, sezioni, delegazioni ed uffici in Italia e all’Estero, per conseguire gli scopi sociali e svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all’associazione stessa;

   promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale;

   effettuare attività di promozione e formazione del pubblico;

   favorire la multidisciplinarietà, la valorizzazione e l’interazione delle diversità culturali, territoriali, linguistiche ed etniche;

   creare testi, opere e materiali didattici e/o formativi (a titolo di esempio, non esaustivo, pièce, opere teatrali, racconti, poesie, canzoni, musiche, manuali, vademecum, atti di convegni);

   prestare consulenza a terzi, anche privati, per le attività previste dall’oggetto sociale o affini ad esse, ivi compreso il recruiting di personale tecnico e artistico;

   collaborare con organi nazionali e esteri, legislativi, amministrazioni pubbliche, Enti Locali e forze pubbliche per il raggiungimento del migliore risultato conforme al proprio scopo sociale;

   gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;

   organizzare, gestire, erogare attività ricettiva nei confronti dei soggetti che condividano i suoi scopi sociali;

   produrre e rappresentare spettacoli propri e di terzi quali, a titolo di esempio non esaustivo, rappresentazioni teatrali, reading, spettacoli ambulanti, teatro contemporaneo, teatro di ricerca, teatro ragazzi, teatro dialettale, attività artistiche, culturali e turistiche anche aventi un legame con il territorio;

   promuovere, distribuire e vendere attività teatrali o culturali in Italia e all’estero, anche di produzione non propria o per conto di terzi;

   organizzare, promuovere e partecipare a festival, rassegne, premi, selezioni, eventi, convegni, mostre e altre manifestazioni di valore artistico, scientifico e culturale in relazione all'attività svolta dall'associazione;

   gestire e valorizzare spazi e contenitori teatrali, artistici, culturali, formativi, d’istruzione, ricreativi;

   produrre costumi, scenografie e altro materiale artistico o tecnico, anche per conto di terzi;

   acquisire attrezzature e materiali di vario genere (incluso quello alimentare) in forma collettiva e/o per conto terzi (inclusi. gruppi d’acquisto) al fine di conseguire dei vantaggi condivisi;

   effettuare il noleggio a terzi di attrezzature e altro materiale artistico o tecnico;

   realizzazione, produzione, promozione e diffusione di prodotti video e/o audio (quali, a titolo di esempio non esaustivo, film, clip, corto-medio-lungometraggi, webcast) con qualsiasi mezzo che la tecnologia metterà a disposizione;

   svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni, anche audio, video e quant’altro la tecnologia consentirà, ivi compreso produrre, vendere e distribuire stampati, periodici e materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico conforme al proprio scopo sociale;

   dotarsi di un patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato;

4.    l’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà svolgere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

5.    L’Associazione non ha scopo di lucro, ma può in via strumentale svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

6.    Per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione può pubblicare e distribuire periodici e bollettini di informazione, materiale audio-visivo relativo al settore di interesse, nonché utilizzare per la propria promozione ogni strumento o supporto elettronico ed informatico.

7.    L’Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni. L’Associazione potrà collaborare con enti o associazioni che perseguono simili scopi sociali anche promuovendone l’attività.

 

ART. 3 - (Soci)

1.   Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2.   L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

3.   Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

4.   Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

5.   Le iscrizioni dei soci decorrono dal momento dell’accoglimento della domanda di ammissione.

6.   Per i soci fondatori la domanda di ammissione si considera accolta all’atto della costituzione dell’Associazione. 

7.   I soci partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto.

8.   A copertura di costi per particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

 

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1.              I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2.              Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

3.              I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4.              Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1.              La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

   per recesso a norma dell’art. 24 del C.C.

   per delibera insindacabile di esclusione del Comitato Direttivo a causa di accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall’Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

2.              L’esclusione è deliberata dal Consiglio con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ART. 6 - (Organi sociali)

1.              Gli organi dell’associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.

2.              Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

ART. 7 - (Assemblea)

1.             L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

2.              E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci L’assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, o inviata tramite lettera almeno otto giorni prima della riunione, o inoltrata via e-mail almeno otto giorni prima della riunione, o avviso affisso presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell’assemblea. In assenza delle formalità predette saranno comunque valide le assemblee ove vi sia la partecipazione di tutti i soci effettivi.

3.              Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di due altri soci.

4.              L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

5.              L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)

1.              L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1.  L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2.  Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

3.  L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1.         Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2.         Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1.              Il consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

2.              Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3.              Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4.              Il consiglio direttivo dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

5.              Il Comitato Direttivo provvede all’attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6.              Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi ai soci, agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

7.              Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato Direttivo.

8.              È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione.

9.              Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.

10.          Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo salvo rimborso spese effettivamente sostenute

ART. 12 - (Presidente)

1.              Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

ART. 13 - (Risorse economiche)

1.         Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati;  eredità, donazioni e legati;  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;  contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

 

2.              I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3.                      L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

4.              L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1.              Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2.              Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3.              Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1.                       L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

2.                       In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge..

 

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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